Che cosa sono i tracking pixel e quali dati raccolgono

I tracking pixel sono immagini di dimensioni estremamente ridotte, spesso un solo pixel e dello stesso colore dello sfondo, ospitate su un server remoto. Quando il destinatario apre il messaggio, il client di posta scarica l’immagine e invia al mittente, o ai suoi partner, una serie di informazioni tecniche: l’indirizzo IP, il tipo di dispositivo, il client di posta, l’orario di apertura, il numero di aperture e, in alcuni casi, anche l’evento di cancellazione, inoltro o archiviazione del messaggio.

Il pixel non rivela il contenuto della comunicazione e non si attiva se il lettore visualizza la posta in formato solo testo o blocca il download delle immagini. Tuttavia, una volta caricato, il pixel consente di ricostruire il percorso di lettura del destinatario, fornendo dati preziosi per chi gestisce campagne di email marketing.

Obbligo di informativa per tutti i soggetti coinvolti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, ha stabilito che chiunque utilizzi tracking pixel deve fornire un’informativa preventiva al destinatario, indipendentemente dallo scopo della comunicazione e dal tipo di mittente (impresa privata, pubblico amministratore, ecc.).

L’obbligo si fonda sull’art. 122 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), che recepisce la direttiva e‑Privacy. L’inserimento del pixel e la raccolta dei relativi segnali equivalgono a un accesso a informazioni archiviate nel dispositivo dell’utente, perciò richiedono una chiara comunicazione.

L’informativa deve essere fornita da tutti gli attori della catena di invio: il mittente, la piattaforma di email marketing, il provider di posta e chi fornisce le liste di contatti. Ognuno deve individuare il proprio ruolo (titolare, responsabile o contitolare del trattamento) e garantire che il destinatario riceva un messaggio chiaro e completo.

Come strutturare l’informativa

Quando è necessario il consenso e quali sono le eccezioni

Il consenso preventivo è richiesto quando il pixel misura il comportamento individuale del destinatario a fini promozionali, ad esempio per personalizzare i messaggi, regolare la frequenza di invio o costruire profili commerciali. Il Garante applica lo stesso schema già usato per i cookie: l’accesso al terminale è proibito salvo consenso o deroghe specifiche.

Le linee guida distinguono quattro categorie di utilizzo, riportate nella tabella seguente:

Uso del pixelConsenso
Misura individuale delle aperture, frequenza degli invii e profilazione a fini promozionaliNecessario, prima del primo invio con pixel
Statistiche aggregate sulle aperture, deliverability e antispam, con pixel uguali per tutti i destinatari e dati anonimizzatiNon necessario
Misure di sicurezza strettamente necessarie (es. autenticazione)Non necessario
Comunicazioni obbligatorie (modifiche contrattuali, incidenti di sicurezza, phishing, scadenze)Non necessario

Per le email promozionali il Garante consente di raccogliere il consenso ai tracking pixel insieme al consenso al marketing, a patto che la richiesta sia neutra, non coercitiva e preceduta dall’informativa specifica. La casella dedicata esclusivamente ai pixel è facoltativa.

Regime transitorio per le newsletter già attive

Le newsletter già in circolazione, supportate da una base giuridica valida (es. consenso già ottenuto per finalità di marketing), beneficiano di un regime transitorio. Non è richiesto un nuovo round di raccolta consensi, ma è obbligatorio:

Questo approccio permette di adeguarsi entro il termine fissato senza interrompere le campagne in corso.

Liste di contatti già in uso

Le liste già esistenti devono essere analizzate per verificare la presenza di consensi specifici al marketing. Se il consenso è stato ottenuto esclusivamente per l’invio di newsletter senza menzione del tracciamento, è necessario integrare l’informativa e offrire la possibilità di revocare il consenso al pixel.

Nuovi iscritti

Per i nuovi iscritti la procedura è più semplice: al momento della registrazione si deve includere una casella di spunta (non pre‑selezionata) per il consenso al tracciamento, accompagnata da una breve informativa e da un link alla policy completa.

Procedura di adeguamento per mittenti e piattaforme

Le piattaforme di email marketing devono aggiornare i propri template, i wizard di iscrizione e i report di invio per includere le nuove informazioni. È consigliabile:

Controlli del Garante e sanzioni previste

Il Garante ha inserito i controlli sui tracking pixel nel piano ispettivo del secondo semestre 2026. Le verifiche potranno includere:

In caso di violazione, le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale dell’impresa, a seconda di quale sia più gravosa.

Riepilogo delle scadenze e dei passi fondamentali

Per rispettare le nuove regole, le imprese devono:

Il rispetto di queste disposizioni non solo evita sanzioni, ma contribuisce a rafforzare la fiducia dei consumatori, offrendo trasparenza su come vengono utilizzati i loro dati durante le campagne di email marketing.