Linee guida di AGENAS per la telemedicina in farmacia

Il documento è stato reso pubblico con modalità di consultazione, senza indicare termine né modalità di partecipazione. Nonostante ciò, contiene una descrizione dettagliata di un modello operativo che si rivolge a Regioni, Province autonome e Aziende sanitarie, con l’adesione delle farmacie volontaria.

Struttura e contenuto

Il testo si articola in undici capitoli. Copre l’intero ciclo di erogazione del servizio: attori, ruoli, prestazioni erogabili, esecuzione di esami in farmacia, formazione, prescrizione e prenotazione, refertazione, rendicontazione mensile, requisiti tecnici, consenso informato, informativa privacy e infrastrutture. Il capitolo 5 è dedicato alle prestazioni (televisita, telemonitoraggio, telecontrollo, teleconsulto, teleassistenza), mentre il capitolo 6 descrive l’esecuzione in farmacia di Holter pressorio, Holter cardiaco, elettrocardiogramma e spirometria.

Requisiti tecnici e indicatori

Il documento specifica i requisiti delle postazioni e stabilisce un cruscotto di indicatori di monitoraggio. Nove di questi sono qualificati come «core» nazionali. Viene inoltre indicata la necessità di integrazione fra le Infrastrutture Regionali di Telemedicina, l’Infrastruttura Nazionale e la Piattaforma Nazionale di Telemedicina.

Valutazione di efficacia

Il § 11 afferma che le indicazioni non hanno carattere prescrittivo, ma offrono un quadro di riferimento condiviso. Il § 5 precisa ulteriormente che il documento non elenca prestazioni vincolanti, ma propone una cornice orientativa.

Base giuridica

La telemedicina erogata dal farmacista trova la sua base nell’articolo 60, comma 1, lett. d) della L. 182/2025, che inserisce nella L. 1, comma 2 del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, la nuova lett. e‑sexies. Tale norma prevede l’effettuazione da parte del farmacista, entro le proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina rispettando requisiti funzionali e livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali.

Requisiti di competenza e autorizzazione

L’articolo 60 prevede inoltre che le farmacie possano utilizzare locali separati da quelli della farmacia, ma l’erogazione in tali spazi è soggetta ad autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territoriale. È obbligatorio l’uso dell’insegna «Farmacia dei servizi» e l’adozione di decreti ministeriali in concerto con il MEF entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Integrazione nel Servizio sanitario nazionale

Ventotto giorni dopo, la legge di bilancio ha concluso la stagione sperimentale della farmacia dei servizi. L’articolo 1, comma 351 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che i servizi resi dalle farmacie sono integrati nel SSN e riconosce le farmacie convenzionate come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio‑sanitarie, in base al decreto del Presidente del Consiglio del 12 gennaio 2017.

Line