Una disciplina processuale per i cripto‑asset

Il d.lgs. 186/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 ed entrato in vigore il 31 ottobre, è il primo provvedimento italiano che regola in maniera dettagliata l’intero ciclo di sequestro, custodia e gestione dei cripto‑asset. Il testo attua la direttiva UE 2024/1260, volta a uniformare il recupero e la confisca di beni digitali in tutti gli Stati membri.

Tra le novità più rilevanti, il decreto prevede che la custodia dei portafogli sequestrati sia affidata al Fondo unico giustizia, un organismo già responsabile della gestione di beni pignorati tradizionali. Questa scelta garantisce una maggiore trasparenza e riduce il rischio di manipolazione da parte di soggetti privati.

Procedura di sequestro e custodia

La procedura si articola in tre fasi:

Vendita anticipata per contenere la volatilità

Una delle sfide più complesse nella confisca di cripto‑asset è la loro estrema volatilità. Il decreto consente, in via eccezionale, la vendita anticipata dei token sequestrati quando il valore di mercato supera il threshold del 20 % rispetto al valore al momento del sequestro. La vendita avviene tramite piattaforme regolamentate e i proventi sono depositati in un conto vincolato, destinati al risarcimento della vittima o al gettito pubblico.

Esempio pratico: nel caso di un sequestro di Bitcoin valutato 1 milione di euro, se entro 30 giorni il prezzo supera i 1,2 milioni, il giudice può autorizzare la vendita di una parte dei Bitcoin per bloccare il valore. Tale meccanismo evita che il patrimonio confiscato si svaluti drasticamente, proteggendo così gli interessi dello Stato e delle parti civili.

Gestione dei wallet non custodiali e DeFi

Il decreto affronta anche i cosiddetti wallet non custodiali, dove l’utente detiene direttamente le chiavi private, e le piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi). In questi casi, le autorità possono richiedere la “forzatura” dell’accesso mediante ordini di divulgazione delle chiavi o, in alternativa, la nomina di un custode tecnico abilitato a gestire il portafoglio per conto della giustizia.

Per le piattaforme DeFi, il provvedimento prevede la possibilità di bloccare gli smart contract coinvolti, impedendo ulteriori transazioni fino a quando il giudice non decida la destinazione dei fondi. Questa misura è fondamentale per contrastare schemi fraudolenti basati su protocolli di prestito o yield farming.

Costi operativi e responsabilità

Il decreto stabilisce un regime di costi operativi a carico del soggetto sottoposto a sequestro, ma con salvaguardie per evitare oneri eccessivi. Le spese di custodia, verifica delle chiavi e vendita anticipata sono coperte dal Fondo unico giustizia, mentre i costi di perizia tecnica vengono attribuiti al soggetto investigato, salvo diversa decisione giudiziale.

Inoltre, il provvedimento introduce una responsabilità penale per i professionisti che forniscono assistenza tecnica al fine di ostacolare il sequestro, includendo avvocati, consulenti informatici e gestori di exchange non collaboranti.

Impatto sul mercato italiano delle criptovalute

Le prime settimane di applicazione del decreto hanno già mostrato un aumento del 15 % delle indagini patrimoniali che coinvolgono cripto‑asset, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia. Gli exchange regolamentati hanno adeguato i propri sistemi di compliance, implementando processi di “cold wallet freezing” in linea con le nuove disposizioni.

Nel complesso, il d.lgs. 186/2026 rappresenta una risposta concreta alle criticità emerse negli ultimi anni, offrendo un quadro giuridico chiaro per la lotta contro il riciclaggio, le frodi e il finanziamento illecito tramite criptovalute.