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Marca da bollo o imposta di bollo (virtuale o cartacea) nelle fatture, la guida per tutte le situazioni
13 Mag 2026
Fonte: Agenda Digitale
Tutte le regole per gestire la marca da bollo o imposta di bollo su fatture e ricevute, in base alla normativa: a cosa serve, in che modo applicarla e quali sanzioni si rischiano in caso di sbagli, dopo la Circolare 22/2023 dell’Agenzia delle entrate e alla luce delle ulteriori semplificazioni e chiarimenti intervenuti nel 2024–2026
Con l’approvazione dellaLegge di Bilancio 2021erano state ulteriormente modificate alcune delle regole relative, per questo è interessante approfondire lo stato dell’arte riguardante le modalità di assolvimento dell’imposta di bollosulle fatture cartacee, elettroniche e sui documenti rilevanti ai fini fiscali. In particolare, approfondiamo anche le modifiche contenute nel decreto Semplificazioni 73/2022 e la Circolare 22/2023 dell’Agenzia delle entrate e gli aggiornamenti successivi introdotti dal legislatore e dall’Agenzia delle entrate nel 2024, 2025 e 2026.
Con l’avvio dellafattura elettronicaforfettari, anche questa categoria di contribuenti dovrà assolvere all’adempimento del bollo virtuale (bollo fattura elettronica forfettari).
La normativa di riferimento è rappresentata dalD.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:
Inoltre, gli altriprovvedimenti legislativi e regolamentaripiù importanti sono:
•Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014– art. 6 che definisce le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;•Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019– art. 12-novies che regola le modalità di gestione dell’Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche;•Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020(riguardante le modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata;•Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019– art 17 che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito dell’emanazione dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 73/2022;•Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021che indica le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Inoltre, disciplina anche le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta;•Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 aprile 2019con la quale sono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
L’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, metterà a disposizione deglioperatori Ivadue elenchi con tutte le fatture elettroniche emesse e inviate tramite ilSistema di Interscambioper le operazioni effettuate. Questo permetterà a tutti i contribuenti di verificare se hanno dimenticato di procedere al corretto assolvimento dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche e, quindi, di confermare o meno le risultanze dei dati contenuti nei predetti elenchi.
Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tali indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere:
• se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure• selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo;• operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia delle entrate per le quali risulta dovuta l’imposta.
I due elenchi sopra citati, saranno messi a disposizione nel portaleFatture e Corrispettividelle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura deltrimestre solaredi riferimento e, se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia delle entrate. Dopo le eventuali modifiche apportate dei contribuenti, la nuova procedura calcolerà l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, che dovrà essere pagato entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento
A partire dal primo gennaio 2021 sono state previstescadenze differenziate, infatti, in base al D.M. 4 dicembre 2020, per le fatture emesse nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, e non più entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.
Pertanto, con riferimento all’avvio dellescadenze differenziate, si hanno le seguenti casistiche relativamente alle fatture emesse:
• nel primo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il31 maggio 2021,• nel secondo trimestre: il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il30 settembre 2021, cioè l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre,• nel primo trimestre se l’importo dell’imposta è inferiore a250,00 euroè possibile procedere non con la predetta scadenza ordinaria, ma al 30 settembre 2021, cioè alla scadenza del versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre,• nel terzo trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il30 novembre 2021, il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre,
Nel primo e nel secondo trimestre, se l’importo dell’imposta di bollodovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30 novembre; quindi, nel termine previsto per il versamento dell’imposta del III trimestre, nel quarto trimestre: il versamento dell’imposta dovuta andrà eseguito entro il 28 febbraio 2022.
A decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal1° gennaio 2023, le modalità di assolvimento e di versamento dell’imposta di bollo sono disciplinate dalle disposizioni introdotte dall’articolo 3, commi 4 e 5, del D.L. 73/2022, come chiarite dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e tuttora vigenti nel periodo 2024–2026.
L’imposta di bollo sulle fatture elettronicheè dovuta nella misura di 2 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro che documenti operazioni non soggette all’IVA (fuori campo, esenti, escluse), incluse le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario. L’obbligo di assolvimento dell’imposta grava sempre sul cedente o prestatore che emette la fattura, indipendentemente dall’eventuale riaddebito al cliente.
Il versamento dell’imposta di bollo avviene concadenza trimestrale, sulla base dei dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI). L’Agenzia delle Entrate rende disponibili, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, gli elenchi trimestrali delle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, che il contribuente può confermare o modificare entro i termini previsti.
Le scadenze ordinarie di pagamento sono fissate all’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Tuttavia, a partire dal 2023, è prevista una significativa semplificazione: se l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza prevista per il secondo trimestre; analogamente, se l’importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre, considerati congiuntamente, non supera 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato alla scadenza prevista per il terzo trimestre.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
• mediante ilservizio telematicomesso a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e Corrispettivi”, con addebito diretto su conto corrente;• oppure tramite modello F24, utilizzando gli appositicodici tributoistituiti dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di omessa, insufficiente o tardiva indicazione dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate procede all’integrazione automatica dei datie comunica al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta, delle sanzioni ridotte e degli interessi. Nel periodo 2024–2026 tali controlli risultano integralmente automatizzati e sistematici, rendendo essenziale una corretta e tempestiva valorizzazione del campo “Dati Bollo” nel tracciato XML della fattura elettronica.
L’Agenzia delle entrate ha previsto, inoltre, che per le fatture elettroniche che non riportano l’assolvimento dell’imposta, ancorché dovuta, procederà alla loro integrazione ed entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta utilizzando modalità telematiche.
Nel caso di fatture elettroniche inviate tramite ilSistema di interscambionel II° trimestre, è possibile effettuare la variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre.
Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente ve