La sentenza n. 22791/2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione mette in chiaro che il ritardo del Garante per la Protezione dei Dati Personali nel chiudere un procedimento di reclamo non comporta la decadenza del potere sanzionatorio. L’autorità, infatti, può irrogare multe e ammonizioni senza limiti temporali vincolanti, una volta avviato il procedimento sanzionatorio. Tale chiarimento, offerto nel raffronto con l’articolo 143 e l’articolo 166 del Codice, ha sollevato reazioni molto diverse da parte del mondo giuridico e stampa.
Riconoscimento sistematico
La Corte distingue chiaramente tra due procedure: il procedimento di reclamo e il procedimento sanzionatorio. Il primo, regolato dagli articoli 143 del Codice e dal Termine 9-12mesi, serve a tutelare interessati con danni personali. Il secondo, disciplinato dall’art. 166 del Codice e dal Regolamento n. 1/2019, protegge interesse pubblico alla deterrenza e al sistema di protezione dei dati. La distinzione non è inedita, ma la sentenza conferma con chiarezza la legittimità dell’operatino separato di questi due procedimenti.
Controversia sulla sanzione
Un aspetto particolarmente contestato riguarda il termine di centoventi giorni, previsto dall’Allegato B del Regolamento n. 2/2019. La Cassazione interpreta tale termine come relativo alla contestazione delle infrazioni, non come termine per la decisione finale. Questo chiarimento non ruppe precedenti giurisprudenze come Enel Energia e Rai, ma piuttosto lo chiarisce, risolvendo una ambiguità lessicale sorta nel dibattito.
La sentenza non minaccia legittimità
Alcuni osservatori esprimono allarmi per l’avere il Garante “legislativamente nudo” a causa dell’assenza di un termine decadenziale per la sanzione finale, tuttavia la sentenza non crea nuovi vuoti giuridici. Lo stesso regime delle cinque anni di prescrizione, previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981, governa anche le sanzioni di autorità come Banca d’Italia, Consob, e altre organi di controllo, peraltro conforme ai principi espressi nella sentenza n. 13317/2026.
Reazioni divergenti sul bilanciamento
Sul versante della cronaca, l’interpretazione è stata letta criticamente come minaccia all’autonomia del giudice di merito. Tuttavia, la Cassazione rispetta il limite del proprio intervento, non anticipando norme legislative né creando sanzioni ex novo. Il riferimento alla Costituzione, in particolare alla sentenza n. 151/2021, conferma una fedele applicazione principio di separazione dei poteri.
Parametri per il giudice
La Corte indica un parametro di ragionevolezza – la scadenza del termine dodici mesi per i procedimenti di reclamo – che i giudici di merito possibili utilizzare per valutare il tempo trascorso tra accertamento e sanzione. Tale criterio è già usato, ad esempio, in materia bancaria; nonostante non sia vincolante, offre una base per il giustificare o meno ritardi.
Regolamentazione non urgente
La sentenza non prevede modifiche al regolamento del Garante, né richiama atti di straordinaria amministrazione. Qualsiasi aggiornamento sui termini di procedimento rientra nell’ordinaria autoregolamentazione del Collegio. L’effetto di tale pronuncia è dunque una interpretazione tecnica, non un richiamo ad interventi istituzionali immediati.
La sentenza è un raffinamento
La sentenza n. 22791/2026 va riletta per la forza tecnica e per il rigore con cui ricostruisce i due strumenti di controllo del Garante. L’importanza della separare reclami da sanzioni, e il chiaro posizionamento del termine di 120 giorni, offrono una base stabile per il funzionamento legittimo di queste autorità. Non innova solo per sé, ma conferma un quadro già in vigore in modo conforme ai principi della giurisprudenza legittima.
Concluso, si può affermare che la sentenza fornisca un contributo strutturale all’uniformità del quadro normativo per autorità sanzionatorie, rispettando la distinzione di compiti e fornendo parametri interpretabili ma non vincolati, nel rispetto dei principi di separazione e limitazione del potere giudiziario.