La conversione del decreto bollette introduce un procedimento unico autorizzativo per i data center, esteso a esercizio e connessioni di utenza. Restano aperti nodi su titolo edilizio, competenze, soglie di potenza e attuazione della legge delega.

La conversione in legge del “decreto bollette” segna un punto di svolta per il settore dei data center: nasce il procedimento unico autorizzativo. Ma il percorso normativo è tutt’altro che concluso. Tra nodi irrisolti, nuovi strumenti operativi e la legge delega in discussione al Senato, ecco lo scenario che attende operatori e investitori.

Procedimento unico a partire dal 2026

Il 10 aprile 2026 è stata pubblicata la legge n. 49, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, noto come “decreto bollette”. L’articolo 8 del provvedimento ha confermato e rafforzato il procedimento unico autorizzativo per i data center, gia’ introdotto dal decreto-legge nella sua formulazione originaria del 20 febbraio 2026 – limitata, tuttavia, alla sola realizzazione e ampliamento – estendendone ora il perimetro anche alla fase di esercizio e alle reti di connessione di utenza di qualunque tensione.

Il tempismo di questa novella legislativa non è casuale. Per il triennio 2026-2028 risultano annunciati 83 nuovi progetti infrastrutturali da parte di 30 aziende – di cui 19 nuovi entranti – per un valore potenziale di 25,4 miliardi di euro, il 72% dei quali riconducibile a operatori internazionali.

Il differenziale tra progetti e realizzazioni

Eppure, il differenziale tra investimenti programmati ed effettivamente realizzati nel triennio 2023-2025 è stato stimato attorno al 32%. Un dato che misura il costo sistemico dell’inefficienza regolatoria che ha caratterizzato il settore fino ad oggi.

Al riguardo, l’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano ha documentato come i complessi iter normativi e l’evoluzione tecnologica stiano rallentando la realizzazione degli investimenti, con il rischio concreto che una mancata azione possa frenare anche i progetti dei prossimi anni.

Il percorso autorizzativo prima del decreto bollette

Fino all’emanazione del “decreto bollette”, la realizzazione di un data center implicava l’avvio di una pluralità di procedimenti amministrativi e il coinvolgimento di enti diversi – Ministeri, Regioni, Comuni, Autorità tecniche – senza un coordinamento strutturato. L’assenza di un quadro normativo unitario e la dispersione delle competenze tra più livelli istituzionali hanno di fatto impedito al settore di esprimere il proprio potenziale economico e tecnologico, tanto a livello nazionale quanto europeo.

A colmare il vuoto si erano mosse, in ordine sparso, Regioni e Città metropolitane: le linee guida lombarde (D.G.R. n. XII/2629/2024), il progetto di legge regionale lombardo, le linee guida pugliesi (D.G.R. n. 1511/2025), la variante della STTM 3 della Città Metropolitana di Milano. Ciascuna aveva tentato di dare risposte – talvolta divergenti tra loro – su classificazione urbanistica, coordinamento procedurale, sostenibilità energetica e rigenerazione urbana.

Complessità e iter pre-riforma

La mappatura dei permessi e delle autorizzazioni realizzata dal Gruppo di lavoro dell’International Datacenter Association nel marzo 2024 restituisce una fotografia eloquente della complessità dell’iter pre-riforma nell’area di Milano e Lombardia: dalla pianificazione attuativa (conforme o in variante al PGT) ai permessi ambientali propedeutici (verifica di assoggettabilità a VIA, VIA ministeriale o regionale, AIA), dal permesso di costruire alle autorizzazioni operative e di esercizio – ogni passaggio con tempistiche proprie e autorità di riferimento differenti.

Per dare la misura della lentezza: la sola verifica di assoggettabilità a VIA poteva richiedere dai 6 ai 12 mesi, il permesso di costruire ulteriori 120-150 giorni, e qualsiasi richiesta di integrazione documentale azzerava i termini facendoli decorrere da capo.

Strategia nazionale e criticità

In questo contesto, la strategia nazionale per l’attrazione degli investimenti esteri nei data center, pubblicata a novembre 2025 dal Ministero delle imprese e del made in Italy, aveva gia’ individuato tra le principali criticità la complessità e la disomogeneità dei procedimenti autorizzatori, l’incertezza dei relativi tempi di conclusione, nonché le problematiche legate alle condizioni di connessione e approvvigionamento elettrico.

Modifiche e nuove disposizioni

Come anticipato, il procedimento unico era gia’ operativo dal 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge. La legge di conversione n. 49/2026 ne ha pero’ parzialmente ridisegnato il perimetro e colmato alcune lacune che il testo originario lasciava scoperte.

Cinque le modifiche di maggiore impatto: (i) l’autorizzazione unica copre ora anche la fase di esercizio dei data center e le relative reti di connessione di utenza di qualunque tensione, accogliendo una richiesta avanzata, tra gli altri, dall’IDA; (ii) il nuovo comma 1-bis consente di depositare l’istanza indicando una soluzione di connessione temporanea in media tensione, senza attendere quella definitiva in alta tensione; (iii) tra i documenti da allegare figura ora anche la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali; (iv) il principio di adeguatezza viene rafforzato con l’esplicito divieto di delegare la funzione a enti di livello sub-provinciale; (v) viene infine introdotta una disciplina transitoria per le connessioni in alta tensione superiore a 220 kV.

Governance e procedura

Sul piano della governance, la regia spetta all’ente preposto al rilascio dell’AIA ai sensi dell’art. 7, commi 4-bis e 4-ter, del Codice dell’Ambiente: il Ministero dell’Ambiente per gli impianti di maggiore potenza, le Regioni per quelli di dimensione più contenuta.

All’istanza va allegato un fascicolo documentale completo: AIA, VIA, autorizzazione paesaggistica o culturale, utilizzo delle acque, emissioni atmosferiche e – novità della conversione – la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali. Il procedimento si svolge attraverso una conferenza di servizi asincrona ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della legge n. 241/1990.

Più tempi, più velocità

Quanto ai tempi, il procedimento deve chiudersi entro dieci mesi dalla