La Cassazione interviene sul Canone Unico Patrimoniale e amplia il perimetro dei soggetti obbligati. Le recenti decisioni incidono sugli operatori che usano infrastrutture altrui e aprono la strada a nuovi avvisi di accertamento da parte degli Enti Locali.

Bastano pochi giorni e due sentenze della Corte di Cassazione per ribaltare certezze consolidate e trasformare migliaia di imprese in contribuenti di un tributo che fino a ieri non sapevano di dover pagare. Si tratta dell’odiato CUP, o Canone Unico di occupazione.

Il 28 aprile 2026 la III Sezione Civile della Suprema Corte cassa la sentenza del Tribunale di Lodi n. 192/2025, che aveva dato ragione ad operatori del comparto delle telecomunicazioni, stabilendo che chi fornisce servizi di telefonia senza essere proprietario delle infrastrutture non è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

La Cassazione ribalta la conclusione: anche chi accede alla rete in via puramente virtuale trasmette segnali fisici su infrastrutture altrui, e questo è sufficiente per qualificarlo come occupante mediato del suolo pubblico.

Il principio di diritto enunciato è netto: «Il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell’accesso “virtuale” ad una rete di proprietà altrui è obbligato al pagamento del CUP». La Corte ha deciso peraltro disattendendo le conclusioni dello stesso Procuratore Generale, a conferma che il dibattito interno alla magistratura non è chiuso.

Il 1° maggio le Sezioni Unite completano il quadro con la sentenza n. 12225: il CUP «ha, in ogni caso, natura tributaria», con conseguente giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria. Una pronuncia che impone di ripensare integralmente la disciplina del CUP, fino ad oggi strutturata come entrata patrimoniale.

Nel giro di poche settimane le imprese hanno iniziato a ricevere via PEC centinaia di avvisi di accertamento esecutivo da concessionarie che agiscono per conto di Comuni di tutta Italia: richieste di pagamento del CUP indirizzate a soggetti che non hanno mai posato un cavo né richiesto una concessione.

È questa la frattura che si è aperta per il settore ICT: una giurisprudenza che equipara la fornitura di servizi di comunicazione elettronica all’occupazione del suolo pubblico, con effetti che ricadono in particolare sulle piccole e medie imprese del settore. Il dibattito giuridico e politico è appena cominciato.

Che cosa prevede la normativa del CUP

Il Canone Unico Patrimoniale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 816-847) con l’obiettivo di semplificare il panorama dei prelievi locali, sostituendo in un unico istituto la TOSAP, il COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e altri canoni minori.

In sintesi: chiunque occupi suolo pubblico con infrastrutture fisiche — cavi, condutture, pali, cavidotti — deve corrispondere al Comune un canone calcolato in base al numero delle proprie utenze.

La logica originaria era alquanto lineare. Il comma 831 identificava come soggetto obbligato il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico: chi ha i cavi, paga. A quel soggetto era riconosciuto quindi un diritto di rivalsa contrattuale nei confronti di chi utilizzava le sue infrastrutture. Il rapporto con il Comune era così mediato dalla concessione, e solo chi quella concessione la deteneva era esposto al prelievo.

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha però riscritto il comma 831, introducendo la figura dell’occupante in via mediata come soggetto passivo autonomo: non più solo il titolare della concessione, ma anche chi utilizza materialmente le infrastrutture altrui è tenuto a corrispondere il canone, in proporzione al numero delle proprie utenze.

La tariffa è forfetaria: euro 1,50 per utenza nei Comuni fino a 20.000 abitanti, euro 1,00 nei Comuni oltre tale soglia, con un minimo di 800 euro per ente.

Fin qui la norma poteva ancora apparire ragionevole: chi usa fisicamente i cavi di un altro operatore partecipa al costo del canone in proporzione alle proprie utenze. Il problema è sorto con l’interpretazione giurisprudenziale di cosa significhi “utilizzo materiale” delle infrastrutture.

Nel settore delle telecomunicazioni, la stragrande maggioranza degli operatori alternativi non possiede proprie reti fisiche sul territorio. Eroga i propri servizi accedendo, su base contrattuale e a condizioni regolamentate da AGCOM, alle infrastrutture dell’operatore dominante.

Questo modello — voluto dal legislatore europeo proprio per favorire la concorrenza senza imporre la duplicazione di infrastrutture dai costi proibitivi — è oggi al centro della controversia: l’accesso avviene in forma virtuale, senza alcuna occupazione fisica del suolo pubblico, senza concessioni, senza mai interagire con alcun ente locale.

Ebbene, secondo l’interpretazione ora avallata dalla Cassazione, anche questo accesso virtuale integrerebbe un “utilizzo materiale” delle infrastrutture ai sensi del comma 831, rendendo l’operatore alternativo soggetto passivo del CUP verso ogni Comune nel cui territorio abbia utenti serviti.

Un operatore che non possiede un metro di cavo, non ha mai richiesto una concessione e non ha mai avuto alcun rapporto con un ente locale si ritrova — per legge fisica, secondo la Corte — ad essere un occupante del suolo pubblico.

La Cassazione interviene sulla natura tributaria

Le due sentenze operano su piani distinti ma convergenti. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12225/2026, chiudono il dibattito sulla natura del prelievo: il CUP è un tributo perché presenta i tre criteri qualificanti — obbligatorietà per legge, mancanza di un rapporto di scambio diretto, finalità di concorso alla spesa pubblica generale.

Ne consegue quindi la giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria e la necessità di rivedere integralmente la disciplina procedimentale: accertamenti esecutivi tributari, contraddittorio preventivo obbligatorio, piena applicazione dello Statuto del contribuente.

La III Sezione Civile, con la sentenza n. 11479/2026, affronta invece il punto sostanziale più controverso. La trasmissione di segnali attraverso infrastrutture altrui, afferma la Corte, costituisce utilizzo materiale di quelle infrastrutture ai sensi del comma 831: un segnale elettrico non può